martedì 20 novembre 2007

Valori e principi di HARMOS

VALORI E PRINCIPI dell’ HARMOS


Oggetto principale dell’ Accordo tra i 26 Cantoni svizzeri denoninato il 14 giugno 2007 HARMOS è l’armonizzazione delle strutture scolastiche del periodo obbligatorio (che arriverà a 11 anni di scuola). Quindi la realizzazione di “ una sufficiente istruzione scolastica di base “ che, per l’art.62 della Costituzione federale, i Cantoni devono offrire gratuitamente e , secondo la neutralità confessionale, a tutti i bambini.
Art.1 - S c o p o di HARMOS
I Cantoni concordatari armonizzano la scuola obbligatoria.
a - armonizzando gli obiettivi dell'insegnamento e le strutture scolastiche e
b - sviluppando e garantendo la qualità e la permeabilità del sistema scolastico mediante strumenti comuni di pilotaggio.
Con questo 1. articolo si cerca di armonizzare la scuola obbligatoria al fine di assicurare la qualità e la permeabilità del sistema scolastico svizzero. E' stato detto che armonizzare non significa uniformare,rendere uguale dappertutto , in un Paese multilingue e multiculturale come il nostro,dobe le diverse tradizioni e specificità linguistiche,pedagoigiche e scolastiche rappresentano un valore identitario ed aggiunto.Si tratta invece, in un sistema scolastico decentralizzato e diversificato come quello elvetico,di conciliare tra loro gli obiettivi curricolari e le strutture scolastiche , in modo da garantire - ed non è un' impresa facile- la qualità del sistema-scuola e la sua permeabilità nell'insieme del Paese. E ciò anche in base all'art. 62 della Costituzione federale.
Ecco qui di seguito gli altri articoli di HARMOS.

Art. 2 Principi
1Rispettando la diversità delle culture nella Svizzera plurilingue,
i cantoni concordatari seguono il principio della sussidiarietà
in tutte le loro misure a favore dell’armonizzazione.
2S’impegnano ad eliminare tutto ciò che sul piano scolastico è
d’ostacolo alla mobilità nazionale e internazionale della popolazione.
II. Obiettivi della scuola obbligatoria
Art. 3 Formazione di base
1Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi
acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fon2
damentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro di
continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro
posto nella vita sociale e professionale.
2Nel corso della scuola obbligatoria, ogni allieva e ogni allievo
acquisisce la formazione di base che le/gli permette d’accedere
ai cicli di formazione professionale o di formazione generale di
grado secondario II, in particolare nei seguenti settori:
a. lingue: una solida formazione di base nella lingua locale (padronanza
orale e scritta) e delle competenze essenziali in
una seconda lingua nazionale e almeno in un'altra lingua
straniera,
b. matematica e scienze naturali: una formazione di base che permetta
di applicare nozioni e procedure matematiche essenziali
e che dia la capacità di riconoscere le connessioni fondamentali
delle scienze naturali e tecniche,
c. scienze umane e sociali: una formazione di base che permetta
di conoscere e capire gli aspetti fondamentali dell’ambiente
fisico, umano, sociale e politico;
d. musica, arte visiva e arte applicata: una formazione di base
teorica e pratica diversificata, mirata allo sviluppo della
creatività, dell’abilità manuale e del senso estetico, nonché
all’acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico
e culturale,
e. movimento e salute: un’educazione al movimento e un’educazione
alla salute dirette allo sviluppo di capacità motorie e
d’attitudini fisiche, come pure alla promozione del benessere
fisico e psichico.
3La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo
sviluppo di una personalità autonoma come pure l’acquisizione
di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il
prossimo e verso l’ambiente.
Art. 4 Insegnamento delle lingue
1La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal
5° anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 7°anno,
ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto
stabilito dall’articolo 6. Una delle due lingue straniere è una seconda
lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una
dimensione culturale; l’altra è l’inglese. Le competenze previste
3
per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono
equivalenti. I cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in
cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza
lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione
per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione
delle due lingue straniere.
2Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza
lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria.
3L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato
a livello regionale. I criteri di qualità e di sviluppo di
questo insegnamento s’iscrivono nel contesto della strategia
globale adottata dalla CDPE.
4Per quanto riguarda gli allievi immigrati i cantoni assicurano
il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e
di cultura dei paesi d’origine (LCO) predisposti, nel rispetto
della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e
dalle diverse comunità linguistiche.
III. Caratteristiche strutturali della scuola
obbligatoria
Art. 5 Scolarizzazione
1Le allieve e gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei
4 anni (il giorno di riferimento è il 31 luglio).
2Nel corso dei primi anni di scuola (insegnamento prescolastico
ed elementare), la bambina/il bambino impara gradualmente
le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il lavoro
scolastico, completando e consolidando in particolare le basi
linguistiche fondamentali. Il tempo necessario alla bambina/al
bambino per superare questi primi anni di scuola, dipende dal
suo sviluppo intellettuale e dalla sua maturità affettiva, se necessario
la/lo si sostiene con delle misure specifiche.
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Art. 6 Durata dei gradi scolastici
1Il grado elementare, scuola dell’infanzia compresa, dura otto
anni.
2Il grado secondario I segue il grado elementare e dura, di
regola, tre anni.
3Nel Cantone Ticino la distribuzione degli anni di scuola tra il
grado elementare e il grado secondario I può variare di un anno
rispetto a quanto previsto dal capoverso 1 e 2.
4Il passaggio al grado secondario II ha luogo dopo l’11° anno
di scolarità. Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene
nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della
CDPE1, di regola dopo il 10° anno.
5Il tempo necessario per frequentare i diversi gradi della scuola
dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo individuale
dell’allieva o dell’allievo.
IV. Strumenti di sviluppo del sistema e assicurazione
della qualità
Art. 7 Standard di formazione
1Allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello
nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione.
2Questi standard di formazione possono essere di due tipi,
ossia:
1Attualmente fanno stato l’Accordo amministrativo del Consiglio federale del
16 gennaio 1995 e il regolamento della CDPE del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento
degli attestati liceali di maturità (RRM). Raccolta delle basi giuridiche
della CDPE, cifra 4.3.1.1./ RS 413.11
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a. standard di prestazione basati, per ogni settore disciplinare,
su un quadro di riferimento comprensivo dei livelli di competenza;
b. standard che determinano dei contenuti di formazione o
delle condizioni per la loro attuazione nell’insegnamento.
3Gli standard nazionali di formazione sono sviluppati e validati
scientificamente sotto la responsabilità della CDPE. Sono oggetto
di una consultazione ai sensi dell’articolo 3 del Concordato
sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 19702.
4Sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una
maggioranza di due terzi dei suoi membri, dei quali almeno tre
cantoni a maggioranza linguistica non tedesca. La revisione è
svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.
Art. 8 Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di
valutazione
1L’armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei
mezzi d’insegnamento sono garantiti a livello delle regioni linguistiche.
2Piani di studio, mezzi d’insegnamento e strumenti di valutazione,
come pure gli standard di formazione, sono coordinati
tra di loro.
3I cantoni collaborano nell’ambito delle regioni linguistiche alla
messa in vigore del presente accordo. Essi possono adottare le
disposizioni organizzative che s’impongono.
4La CDPE e le regioni linguistiche si consultano caso per caso
per sviluppare delle prove di riferimento sulla base degli standard
di formazione.
Art. 9 Portfolii
I cantoni concordatari provvedono affinché gli allievi e le allieve
possano certificare le loro conoscenze e competenze per
2Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
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mezzo di portfolii nazionali o internazionali secondo le raccomandazioni
della CDPE.
Art. 10 Monitoraggio del sistema educativo
1In applicazione dell’articolo 4 del Concordato sulla coordinazione
scolastica del 29 ottobre 19703, i cantoni concordatari e la
Confederazione partecipano a un monitoraggio sistematico,
continuo e scientifico sull’insieme del sistema educativo svizzero.
2Gli sviluppi e le prestazioni della scuola obbligatoria sono valutati
regolarmente nel quadro di questo monitoraggio del sistema
educativo. La verifica del raggiungimento degli standard
nazionali di formazione, in particolare attraverso le prove di riferimento
di cui all’articolo 8 capoverso 4, è parte integrante
della valutazione.
V. Struttura della giornata di scuola
Art. 11 Blocchi orari e strutture diurne
1Nel grado elementare è privilegiata nell’organizzazione dell’insegnamento
la formula dei blocchi orari.
2Un’offerta appropriata di presa a carico degli allievi è proposta
al di fuori dell’orario d’insegnamento (strutture diurne). L’utilizzazione
di questa offerta è facoltativa e comporta di principio
una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell’autorità
parentale.
3Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
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VI. Disposizioni finali
Art. 12 Termini d’esecuzione
I cantoni concordatari s’impegnano a stabilire le caratteristiche
strutturali della scuola obbligatoria come definite al capitolo III
del presente accordo e ad applicare gli standard di formazione
definiti all’articolo 7, al più tardi entro sei anni dall’entrata in
vigore del presente accordo.
Art. 13 Adesione
L’adesione a quest’accordo si dichiara davanti al Comitato della
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Art. 14 Revoca
La revoca di quest’accordo deve essere dichiarata davanti al
Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile
dopo la dichiarazione di revoca.
Art. 15 Abrogazione dell’articolo 2 del Concordato scolastico 1970
L’Assemblea plenaria della CDPE stabilisce la data d’abrogazione
dell’articolo 2 del Concordato sulla coordinazione scolastica
del 29 ottobre 1970.
Art. 16 Entrata in vigore
1Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali
della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo a
partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato
la loro adesione.
4Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.
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2L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.
Art. 17 Principato del Liechtenstein
Anche il principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo.
L’adesione gli conferisce gli stessi diritti e doveri dei cantoni concordatari.

Berna, 14 giugno 2007
In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione.Presidente Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambùhl - vi.ga

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